Quando il TFR lo paga l'INPS

04.09.2020
a cura dell'avv. Federica Gessa

Il TFR viene corrisposto dall’INPS attraverso il Fondo di garanzia (costituito con Legge 297/82) quando il datore di lavoro, soggetto tenuto alla sua corresponsione ex art. 2120 c.c., risulta insolvente.

Di fatto l’INPS, al fine di tutelare il diritto del lavoratore ad ottenere il trattamento di fine rapporto maturato durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, si sostituisce al datore di lavoro.

Il fondo è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo, compresi gli apprendisti e i dirigenti di aziende industriali, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, possono accedere a tale istituto i soci di cooperative di lavoro, purché in regola con il versamento dei contributi, gli eredi (coniuge e figli e, se viventi e a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR.

Lo stesso, avendo un mero scopo di garanzia, opera senza distinzione della causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro tutelando allo stesso modo sia il caso di dimissioni sia quello di licenziamento sia quello per scadenza naturale del contratto a tempo determinato.

Le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti richiesti sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.

Nel primo caso, cioè per i datori di lavoro soggetti a fallimento quali gli imprenditori esercenti attività commerciale ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare, ad eccezione degli enti pubblici, i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia Inps sono tre: 1. la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 2. l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria; 3. l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di Tfr che avviene mediante l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Nel caso in cui invece l’imprenditore non sia soggetto fallibile ai sensi del secondo comma dell‘art. 1 della Legge fallimentare, i requisiti per l’intervento del Fondo di garanzia sono: 1. la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 2. l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; 3. l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto; 4. l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata.

Tale ultima disciplina si applica anche quando il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché cancellato dal Registro delle Imprese da più di un anno o perché l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, accertati nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare condotta dal tribunale, è inferiore a 3 mila euro.

In conclusione per accedere al Fondo di garanzia l’importante è agire tempestivamente e dimostrare all’Inps di aver fatto tutto il possibile per recuperare i propri soldi direttamente dal datore di lavoro senza però esserci riusciti.