Il diritto di visita dei nonni anche non biologici con il nipote in caso di separazione

02.10.2020
a cura dell'avv. Federica Gessa

Il codice civile, all’art. 315 bis c.c, introdotto dall’art. 1 comma 8 della l. 219/2012, prevede che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” e all’art. 317 bis c.c., sostituito dall’art. 42 d.lgs. 154/2013 in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. 219/2012 ed espressamente dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti” sancisce al primo comma che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Tale diritto, come di recente affermato dalla Corte di cassazione con Ordinanza n. 9144 del 2020 ha precisato che “il diritto di mantenere rapporti con i nipoti minorenni va riconosciuto anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

Dunque, se questi nonni “non biologici” sono riusciti a costruire una forte relazione affettiva con i minori e se il mantenimento di questa relazione può essere positivo per i nipoti, il Giudice salvaguarderà questo rapporto, prevedendo, ove necessario, un programma di visite regolari anche per loro.

Tale diritto è stato ribadito ed esaltato anche a livello europeo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, dopo aver sottolineato che il rapporto nonni-nipoti rientra tra i legami familiari tutelati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo, ha equiparato il ruolo dei nonni a quello dei genitori, prevedendo l’obbligo di ciascuno Stato di favorire la conciliazione tra nonni e nipoti minorenni, sempre avuto riguardo all’interesse di questi ultimi.

Tuttavia, il diritto in questione non è incondizionato e può essere negato e /o compresso nel caso in cui il giudice, a seguito di indagini sulla famiglia e l’ascolto dei minori ravvisi un’evidente inadeguatezza o pericolosità dei nonni nella frequentazione dei nipoti al fine di un loro adeguato sviluppo psico fisico. Nel maggio del 2020 ad esempio la Sezione I della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9145 ha previsto un ridimensionamento del regime di visite disposto con i provvedimenti giudiziali in quanto la relazione tra il nonno e i nipoti comportava uno stato di conflitto di lealtà dei minori tra genitori e ascendenti. Inoltre era del tutto mancante una collaborazione nell’adempimento degli obblighi educativi, essendo tale elemento un presupposto indispensabile. Ne consegue che il diritto del nonno di mantenere rapporti significativi con i nipoti è recessivo rispetto a quello dei minori di crescere in modo sano ed equilibrato.

Al di là di tali ipotesi, tenendo sempre in considerazione l’esclusivo interesse del minore, laddove il genitore o altra persona impedisca l’esercizio di tale diritto di frequentazione del nonno, anche “non biologico” con il nipote, al secondo comma dell’art. 317 bis c.c., si prevede la possibilità di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, nello specifico il Tribunale per i minorenni, affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei.

Del resto, chi impedisce l’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti– senza una motivazione valida – è sanzionabile con la decadenza dalla responsabilità genitoriale in quanto con una simile condotta non fa altro che arrecare un grave pregiudizio al minorenne.

Il diritto del nonno a mantenere rapporti con il nipote tende a proteggere l’interesse del bambino che, in altro modo, non potrebbe difendersi da chi lo allontana dal suo ascendente e verrebbe privato da un legame ritenuto fondamentale per la sua crescita.