Con il decreto presidenziale n. 446 del 17 settembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare d’urgenza del decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
Il citato decreto “nel raccomandare” a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte “di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica” ha ordinato che “nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra, le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie, come previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020” attraverso o un modello di autocertificazione, o il diario scolastico e/o il registro elettronico o, da ultimo, con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
Il Ministero dell’Istruzione, unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute, ha impugnato detto decreto eccependone l’illegittimità per violazione delle norme statali che prevedono l'obbligo per le famiglie di misurare azione della temperatura prima dell'arrivo a scuola. Il richiesto annullamento è stato preceduto da istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, avendo ravvisato i ricorrenti ragioni di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sull’istanza di sospensione.
Con il decreto presidenziale in commento, il Presidente del Tar Piemonte, dott. Vincenzo Salomone, ha negato la richiesta tutela d’urgenza sulla scorta di una articolata motivazione - 11 pagine -, seppur fondata su una delibazione sommaria tipica della fase cautelare monocratica; a dire del Giudice Amministrativo, “il provvedimento regionale impugnato integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale in quanto i predetti d.P.C.M. non prevedono alcuna forma di controllo dell’effettivo avvenuto adempimento, da parte delle famiglie, dell’obbligo di misurare la temperatura corporea” e che “senza le misure regionali di cui al decreto impugnato, resterebbe solo la norma statale con il suo invito a “coinvolgere” le famiglie nel controllo della temperatura dei bambini, non assistito da alcun meccanismo concreto di verifica (quale è quello previsto dal decreto regionale impugnato) e le scuole non sarebbero tenute a verificare che gli studenti presenti negli istituti non siano effettivamente portatori di sintomi con gravi rischi di diffusione della infezione”.
A parere del Tar Piemonte, infatti, il decreto presidenziale in parola “non trasferisce l’incombenza e la responsabilità della misurazione della temperatura sugli istituti scolastici e non sovverte l’impianto del d.P.C.M. in quanto - fermo restando l’obbligo delle famiglie di procedere alla misurazione della temperatura degli studenti prima di avviarli a scuola (che viene espressamente ribadito e confermato nelle “Linee guida” allegate al decreto presidenziale regionale), la Regione si è limitata a dettare disposizioni che assicurano l’effettivo adempimento di tale obbligo, responsabilizzando le famiglie stesse (che devono rendere al riguardo un’apposita autocertificazione, con le connesse responsabilità giuridiche di vario genere) e prevedendo che, in caso di mancata autocertificazione, la temperatura corporea sia comunque misurata prima dell’inizio dell’attività didattica per evitare che studenti ammalati possano contagiare altre persone (che frequentano vario titolo gli ambienti scolastici)”.
Infatti, la misurazione della temperatura non avviene prima dell’ingresso a scuola, ma prima dell’inizio dell’attività e quindi in un momento ulteriore e successivo rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale: in altre parole, la normativa nazionale non può dirsi violata, ma semplicemente integrata nell’ambito dell’autonomia regionale in materia.
Integrazione e previsione di un fattivo controllo dell’attività demandata ai genitori giustificata, a parere del TAR, anche dal superiore interesse alla tutela della salute pubblica in un contesto regionale caratterizzato dal progressivo peggioramento del trend dei contagi, con il valore dell’indice “RT” (relativo al tasso di contagiosità) che al momento della emanazione del provvedimento era aumentato da 0,44 a 1,03.
Il Presidente del Tar Piemonte ha quindi rinviato al 14 di ottobre 2020 la discussione collegiale sulla sospensione cautelare del decreto 95/2020, data in cui, salvo proroghe (già annunciate dal Presidente della Regione Piemonte), il predetto provvedimento avrà già cessato la propria efficacia, essendo espressamente stabilito che lo stesso avrà decorrenza dal 14 di settembre 2020 sino al 7 di ottobre 2020.
In allegato il testo del decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 95/2020 e il decreto cautelare monocratico del Tar Piemonte n. 446/2020