Non ammissione scolastica per elevato numero di assenze effettuate durante l'anno scolastico. Bocciatura legittima?

18.06.2021
a cura dell'avv. Federica Gessa

La normativa di riferimento prevede che nella scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, espressamente sancito e tutelato anche a livello costituzionale dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, l’orario annuale delle lezioni è di 891 ore, oltre ad ulteriori 198 ore (la cui frequenza è gratuita e facoltativa) per attività ed insegnamenti organizzati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, volte alla personalizzazione del piano di studi di ciascun alunno (art. 10, commi 1-2, d.lgs. 59/2004).
L’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico volto ad introdurre una disciplina specifica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di studi, ha poi stabilito che “l’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa”.
Il medesimo decreto, all’art. 11, comma 1, prevede inoltre che, affinché l’anno scolastico possa considerarsi valido, è necessario che lo studente frequenti almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, in modo tale che l’istituto scolastico abbia elementi sufficienti per procedere alla valutazione finale.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva (art. 14 comma 7 del d.P.R. 122/2009).
Tale regola generale è tuttavia derogabile in casi eccezionali che, seppur non specificamente indicati dalla norma, sono stati esemplificati dalla circolare n. 20 del 2011 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca volta a fornire delle linee guida ai vari istituti scolastici, i quali, mediante i propri collegi docenti potranno stabilire delle deroghe al limite minimo di presenza senza che le stesse pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere comunque ad una valutazione dell’alunno interessato.
E’, infatti, compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa e all’ammissione alla classe successiva.
Le deroghe dovranno essere comunicate dalla scuola, anche mediante pubblicazione sull’albo, all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia unitamente al relativo orario annuale personalizzato ed al limite minimo di ore di presenza che dovranno essere effettuate per la validità dell’anno.
L’istituzione deve, inoltre, comunicare periodicamente e, in ogni caso, prima degli scrutini intermedi e finali, all’alunno e alla sua famiglia informazioni in merito alle assenze accumulate.
Laddove non venissero rispettate tali regole potrebbero esserci margini per l’impugnazione della bocciatura.