La proroga tecnica negli appalti pubblici: ipotesi eccezionale - Consiglio di Stato sentenza n. 6955/2021

25.10.2021
a cura dell'avv. Fabrizio Ciardi

Con la sentenza in commento (Cons. Stato, sentenza n. 6955 del 18 ottobre 2021) il Consiglio di Stato si occupa della c.d. proroga tecnica negli appalti pubblici.

Tale istituto trova la sua disciplina nel codice dei contratti pubblici all’art. 106, comma 11, a mente del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente».

Dalla semplice lettura della norma in parola, emerge chiaramente come la proroga tecnica costituisca un’ipotesi eccezionale, applicabile in casi straordinari, e comunque per quanto strettamente necessario alla di un nuovo affidamento.

A tal proposito, infatti, la giurisprudenza amministrativa – anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 – ha più volte chiariti che, nell’ambito dei contratti pubblici, “il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”).

La sentenza in commento si pone sullo stesso solco interpretativo, confermando il citato indirizzo giurisprudenziale onde garantire il rispetto dei principi concorrenziali  che devono informare i pubblici appalti.