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©2020 Studio legale avv. Fabrizio Ciardi e avv. Federica Gessa 

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La nomina dell'amministratore di sostegno. Brevi cenni.

20.03.2025.
a cura dell'avv. Federica Gessa

L’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e ss. del c.c., è una figura che è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, affiancandosi ai già presenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, come ad esempio anziani e disabili che a causa delle loro condizioni di salute non sono più in grado di attendere alle loro normali esigenze di vita quotidiana.

 

Secondo parte della giurisprudenza tale istituto può essere applicato anche nei casi di prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia, talvolta anche in assenza di una specifica patologia (ex plurimis Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492).

 

Lo scopo è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

 

In questi casi, il Giudice Tutelare può nominare una persona che abbia cura della persona c.d. “fragile” e del suo patrimonio.

 


Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.
Il ricorso può essere proposto sia dallo stesso soggetto che vuole beneficiare della misura, sia dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal Pubblico Ministero.

 

Ai sensi dell’art. 406, comma 3, c.c. sono, invece, destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove [n.d.r. siano] a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.

 

Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione. In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale proposizione del ricorso.

 

Il ricorso, oltre ad altri elementi specifici richiesti dal codice civile come ad esempio le generalità del ricorrente e del beneficiario, deve contenere le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno e l’indicazione delle condizioni dell’eventuale futuro beneficiario dell’istituto. Di fondamentale importanza è corredare il ricorso di idonea documentazione medica. E’ opportuno indicare anche le condizioni patrimoniali e reddituali del beneficiario.

 

In seguito alla presentazione del ricorso, salvo motivi di urgenza, verrà fissata un udienza presso il Tribunale competente nella quale verrà ascoltato il futuro beneficiario dell’amministrazione di sostegno affinché anche il giudice, mediante apposite domande, possa comprendere tra gli altri elementi se è orientato nello spazio e nel tempo o se comprende il valore del denaro per una sua autonoma gestione.

 

A tale udienza potranno essere anche presentate opposizioni da parte dei soggetti indicati dall’art. 406 c.c. ai quali il ricorso e il relativo decreto di fissazione udienza devono essere comunicati. Opposizioni riguardanti la necessità della nomina in sé oppure opposizioni relative al soggetto da nominare quale amministratore di sostegno.

 

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario ai sensi dell’art. 408 c.c. ed il Giudice Tutelare dovrà tenere in considerazione l’eventuale designazione dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario in previsione della propria futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento.

 

In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico) si tende a preferire nella scelta familiari in quanto persone più vicine al beneficiario ma, qualora ciò non sia possibile per loro assenza, per inidoneità o per loro rifiuto, l’amministratore di sostegno verrò nominato dal Giudice tra persone terze con la facoltà di poter scegliere anche tra i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico presenti in appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari.

 

Il Giudice Tutelare, alla luce degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., potrà disporre ulteriori accertamenti, richiedendo ad esempio un’apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità ed autonomia del beneficiario.

 

Laddove non vi siano opposizioni o le stesse non vengano ritenute fondate da parte del giudice tutelare, quest’ultimo nominerà l’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, nel quale indica:

 

·       la durata dell’incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato

 

·       l’oggetto dell'incarico

 

·       gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

 

·       gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno

 

·       i limiti di spesa che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

 

·       la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

 

Compito fondamentale dell’amministratore di sostegno è poi la redazione del rendiconto iniziale e annuale che dovrà essere depositato in Tribunale e oggetto di controllo da parte del Giudice Tutelare.

 

Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, risulta di fondamentale importanza predisporre nella maniera più completa possibile il ricorso introduttivo del giudizio con i necessari allegati ed adempiere correttamente agli obblighi successivi imposti dalla legge.

 

Per tale ragione, è sempre consigliato farsi assistere da un avvocato vista la natura sensibile e delicata degli interessi coinvolti e dei compiti assegnati all’Amministratore di sostegno.

©2020 Studio legale avv. Fabrizio Ciardi e avv. Federica Gessa 

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