Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

16.05.2023
a cura dell'avv. Federica Gessa

Ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada il conducente che si mette alla guida del veicolo (è sufficiente sedersi e accendere l’auto) in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l commette reato.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l il soggetto è punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Nel caso in cui invece il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l la pena applicata è quella dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Inoltre, in caso di recidiva nel biennio, la patente di guida è sempre revocata.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Dopo aver riassunto il quadro normativo, occorre evidenziare come la fattispecie veda coinvolti diversi Enti e Istituzioni: la Procura delle Repubblica e il Tribunale per l’aspetto penale, la Prefettura per quanto concerne la sospensione amministrativa, revoca/confisca del veicolo e, infine, ove si volesse evitare il procedimento penale ed accedere a una misura alternativa alla pena, l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna).

Risulta, pertanto, opportuno in queste ipotesi farsi assistere immediatamente da un legale al fine di comprendere a pieno la situazione, interagire con i diversi Enti coinvolti e velocizzare il più possibile la procedura così da evitare di rimanere per molto tempo senza la patente di guida.

L’ordinamento riconosce, infatti, ai sensi del comma 9 bis del citato articolo 186 del Codice della Strada, la possibilità per il soggetto coinvolto di sostituire la pena pecuniaria e detentiva con i lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Occorre, in ogni caso, una previa verifica delle condizioni previste dalla legge, ad esempio il non aver causato un incidente: evento questo che esclude espressamente l’applicazione della pena sostitutiva.

I lavori di pubblica utilità (l.p.u.) consistono nello svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività (per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità) da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. L’ente dovrà essere rinvenuto dal soggetto coinvolto o dal suo legale.

La richiesta può essere avanzata già prima dell’emissione del decreto penale di condanna senza necessità di dover attendere la notifica del decreto e poi procedere con la sua opposizione, proprio al fine di snellire e velocizzare l’iter processuale.

Sul luogo di svolgimento dei suddetti lavori, la Corte Costituzionale con sentenza n. 179/2013 ha ritenuto illegittimo il vincolo imposto al giudice nell’individuazione dell’Ente nel luogo di residenza del condannato, prevedendo la possibilità di scegliere tale luogo anche al di fuori della Provincia e del Comune in cui il soggetto risiede, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio e di salute.

In seguito all’inizio dello svolgimento dei l.p.u., come previsto da alcune pronunce giurisprudenziali, sarà possibile richiedere alla Prefettura di sospendere la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida così da consentire un più agevole raggiungimento del luogo di svolgimento dei lavori stessi.

Sull’effettivo svolgimento della pena sostitutiva vigilerà l'ufficio locale di esecuzione penale e, in caso di svolgimento positivo, il Giudice fisserà una nuova udienza e dichiarerà estinto il reato, disponendo la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Nel caso in cui invece vengano violati gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, disporrà la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.