La legge 20 maggio 2016 n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” all’art. 1, comma 36, prevede che “si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
Il successivo comma 50 dell’art. 1 statuisce poi che “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Ne consegue che la violazione degli obblighi assunti con il contratto di convivenza, oltre a poter essere causa di risoluzione, legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenerne il rispetto (sopratutto per quanto concerne gli aspetti patrimoniali).
I Presupposti del contratto di convivenza
Per poter sottoscrivere un contratto di convivenza sono necessari due presupposti:
La forma del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza, nonché le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere redatte in forma scritta, a pena di nullità dell’atto, con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali attestano che il contratto è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il Contenuto del contratto di convivenza
Secondo l’art. 1, comma 53, l. 76/2016, il contratto di convivenza può contenere:
Non è possibile invece disciplinare attraverso il contratto di convivenza i rapporti successori, stante il divieto di patti successori. Pertanto, solo con il testamento si potranno inserire disposizioni a favore del convivente (istituirlo erede o, ad esempio, legatario del diritto di abitazione della abitazione di residenza) fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia testamentaria dettate dal codice civile (ad esempio, la quota di legittima).
La nullità del contratto di convivenza
L’art. 1, comma 57, l. 76/2016 prevede che il contratto sia affetto da nullità insanabile nel caso in cui questo sia stato concluso:
La durata del contratto di convivenza
La durata del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. Tuttavia, alcuni accordi sono destinati a produrre i loro effetti proprio alla conclusione della convivenza, come ad esempio gli accordi che contengono le modalità per definire i reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza onde prevenire le tensioni derivanti dal particolare momento di crisi affrontato dalla coppia.
In tal caso, il contratto rimarrà efficace anche successivamente la conclusione della convivenza, per la fase della definizione dei rapporti patrimoniali mentre cesserà di produrre effetti con riferimento a tutti i restanti aspetti della convivenza.
La sospensione degli effetti del contratto di convivenza
L’art. 1, comma 58, l. 76/2016 statuisce che gli effetti del contratto di convivenza rimangono sospesi:
La risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve:
In conclusione, da quanto sopra emerge che la redazione del del contratto di convivenza e luna attività che non può in alcun modo standardizzarsi, ma che deve essere studiata caso per caso nell’interesse della coppia, necessitando dell'ausilio di un professionista (avvocato o notaio) non solo ai fini dell'autentica della scrittura privata, ma sopratutto onde meglio definirne il contenuto evitando errori formali che potrebbero invalidare le scelte dei conviventi.