Bocciatura alunno con disabilità in caso di mancanza del Piano Educativo Individuale: si può ricorrere al TAR?

22.06.2021
a cura dell'avv. Federica Gessa

L’istituto scolastico è tenuto a prestare una particolare attenzione nei confronti degli alunni con disabilità tenuto conto che, come più volte ribadito dal Legislatore, l'istruzione è il principale mezzo per assicurare un'integrazione sociale della persona con disabilita.

L'art. 8 della legge n. 104 del 1992, ad esempio, sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio, ritenendo altresì  necessario estendere l'attività educativa mediante lo svolgimento anche di attività extrascolastiche.

L'art. 14 della medesima legge è dedicato, invece, al ruolo degli insegnanti di sostegno e all’importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, precisando che debba esserci un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile.

Di fondamentale importanza, soprattutto con riferimento al caso in esame, risulta poi essere l’art. 12 della legge 104/1992 il quale ribadisce che l'istruzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all’università, prevedendo che per ogni studente con handicap psico/fisico venga realizzato un profilo dinamico-funzionale volto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (c.d. P.E.I.).

Il P.E.I. (denominato anche informalmente “progetto di vita”) è il documento in cui vengono indicate dettagliatamente tutte le informazioni dell’alunno con disabilità, abilità, competenze ed ambienti di apprendimento, al fine di attuare le strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno.

Tale articolo nello specifico prevede che “all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico”.

Lo stesso, come previsto dagli artt. da 5 a 7 del d.lgs. 66/2017 (c.d. “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”), poi modificato dal d.lgs. 96/2019 (c.d. “Decreto inclusione”), è elaborato ed approvato dal “gruppo di lavoro operativo dell’inclusione” composto dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno interessato, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.  

In altre parole, la strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.

Tra i suoi molteplici contenuti il P.E.I. “individua obbiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie … esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata …”.

Tale fondamentale documento viene predisposto per ogni alunno in situazione di handicap in via provvisoria entro il mese di giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni del ragazzo.

Nel caso di passaggio da un grado di scuola ad un altro (ad esempio dalla scuola elementare alla scuola media) deve quindi essere assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione: il dirigente scolastico prende accordi con la scuola che successivamente accoglierà l’alunno disabile per garantire la continuità e la presa in carico trasferendo anche i relativi fascicoli.

Il P.E.I. in questo caso dovrà essere realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.  

In merito alla centralità del P.E.I. per alunni con difficoltà si è espressa anche la giurisprudenza la quale in più occasioni ha dichiarato che dall’omessa elaborazione del P.E.I. consegue l’illegittimità del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, dando vita così ad un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

Nello specifico, il Tar Lazio – Latina, Sez. I, con la sentenza n. 651 dell’8.11.2019 ha affermato chiaramente che “l’adozione del P.E.I. da parte della scuola è obbligatoria ex lege nei riguardi di allievi affetti da determinate patologie cognitivo-comportamentali (artt. 12, commi 5-8, 13 e 14 della L. n. 104/1992) e che l’omissione del medesimo rende di conseguenza non legittimo il giudizio negativo di valutazione del percorso scolastico”.

Del medesimo tenore è la sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 4684 del 10 aprile 2019 a mente della quale “l’omessa adozione del P.E.I. si sostanzia di riflesso in omessa individuazione e conseguente attuazione delle occorrenti misure compensative rimediali atte a contrastare l’handicap onde consentire all’alunno disabile di poter fruire al meglio del servizio pubblico di istruzione scolastica ritagliato sulla sua personale condizione di studente sofferente e portatore di grave disabilità”.

Dalla lettura della giurisprudenza richiamata, emerge chiaramente l’esistenza di un vero e proprio obbligo in capo all’Amministrazione scolastica di allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate per consentire all’alunno di colmare i deficit esistenti, prevedendo un programma specifico per ciascun alunno con difficoltà, all’unico scopo di fargli superare le barriere e gli ostacoli presenti in ambito scolastico.