La sorte degli animali domestici in caso di separazione e/o divorzio

24.04.2023
a cura dell'avv. Federica Gessa

Nel corso degli anni sempre di più ci si è trovati a dover affrontare il tema della gestione e del mantenimento degli animali domestici nel corso di una causa di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto divenuti ormai veri e propri membri della famiglia.

Occorre in primis precisare che il legislatore non si è ancora adeguato a tale necessità atteso che, ad oggi, nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che disciplini l’affidamento degli animali domestici in caso di separazione, di coniugi o conviventi, ovvero di divorzio.

Nel 2013 era stata presentata una proposta di legge che prevedeva l’introduzione di un nuovo “Titolo IV bis” al codice civile, rubricato “degli animali”, con la previsione dell’art. 155-ter c.c. “affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”.
Secondo tale articolo, in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo fra le Parti, a prescindere dal regime patrimoniale della famiglia, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, gli esperti del comportamento animale, dovrà attribuire l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggiore benessere. Il Tribunale sarà competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio.
Tuttavia, nonostante la proposta di legge e nonostante le modifiche normative introdotte recentemente con la Riforma Cartabia, allo stato, alcuna norma è stata inserita in merito alla sorte degli animali domestici nelle vicende che coinvolgono coniugi o persone conviventi.

In ogni caso, anche alla luce della normativa Europea che stabilisce che “gli animali sono esseri senzienti” (art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione) seguita dall’entrata in vigore della l. 4 novembre 2010 n. 201, il sentimento per gli animali trova protezione nel nostro ordinamento.

Ciò ha comportato che, davanti al riconoscimento di un diritto soggettivo dell’animale di compagnia e nel tentativo di colmare, almeno in parte, l’attuale lacuna normativa, alcuni Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi anche in merito alla questione loro sottoposta circa l’affidamento e il mantenimento dell’animale domestico.

Alcune pronunce, come ad esempio la sentenza n. 5322 del 15.03.2016 emessa dal Tribunale di Roma e alcune sentenze del Tribunale di Foggia e di Cremona e da ultimo la sentenza del Tribunale Lucca del 24.1.2020, hanno messo in risalto l’importanza del legame affettivo esistente tra persone ed animali e il rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti, estendendo poi così analogicamente anche all’animale domestico la disciplina relativa all’affidamento di figli minori.

In tali pronunce si è sostenuto che, in situazioni di conflitto tra coniugi o conviventi ed in assenza di un accordo fra gli stessi, il Giudice debba assumere i provvedimenti che riguardano l’animale tenendo conto esclusivamente dell’interesse materiale, spirituale e affettivo del medesimo.
Nelle suddette sentenze i Giudici avevano affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore settimanali e disposto l’affido condiviso dell’animale, con obbligo di suddivisione delle spese inerenti lo stesso al 50% (proprio come avviene per i figli minorenni) sulla scorta del principio secondo cui il sentimento per gli animali costituisce ormai un valore meritevole di tutela.
Infine, emblematico sul punto è stato il provvedimento del Tribunale di Sciacca 19/2/2019 secondo cui: “alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto altresì della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip.” (Tribunale Sciacca, 19/02/2019). 

A tal punto, riguardando tale tema ormai moltissime famiglie, si auspica che nei prossimi anni venga introdotto un articolo ad hoc volto a disciplinarla espressamente evitando così di rimettere la questione alla discrezionalità dei singoli Tribunali.