Lo Studio, con sede in Borgomanero, nasce dalla collaborazione di due professionisti che, dopo aver sviluppato competenze specifiche in vari ambiti del diritto presso primari studi professionali milanesi e novaresi, grazie ad un continuo aggiornamento, sono in grado di garantire al Cliente un’assistenza legale qualificata ed attenta alle evoluzioni giurisprudenziali e normative.
Lo Studio, grazie all'aggiornamento continuo dei propri titolari, è in grado di fornire una consulenza stragiudiziale e giudiziale personalizzata e multidisciplinare con il dichiarato scopo non solo di ricercare la soluzione, ma sopratutto di prevenire i problemi ed evitare l’insorgenza della lite.
L'intento che muove i professionisti è quello di rispondere al meglio anche alle più articolate e specifiche esigenze del Cliente, al quale viene garantita attenzione, celerità, professionalità e presenza continuativa da parte di entrambi gli avvocati durante tutto l’anno.
"Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. […] L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità"(Piero Calamandrei)
Il presente contributo si prefigge di delineare, sinteticamente, il potere disciplinare del datore di lavoro ovverosia la possibilità per quest’ultimo di infliggere sanzioni nei confronti dei lavoratori che non adempiono ai propri doveri e/o alle regole aziendali.
Il contratto di affitto transitorio è una forma di locazione ad uso abitativo regolamentata dall’art. 5 della Legge n. 431 del 1998 nonché da tre decreti ministeriali (uno del 1999, sostituito nel 2002 e, infine, quello interministeriale del 2017). Il testo di legge stabilisce.......
L’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che: “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto......
La legge 20 maggio 2016 n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” all’art. 1, comma 36, prevede che “si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
Quali sono i requisiti necessari? Ebbene, è possibile procedere con la richiesta di risarcimento danni, ma con delle puntualizzazioni.
Corso Roma n. 58
28021, Borgomanero (NO)