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News e approfondimenti

Il contratto di convivenza

Diritti, doveri e tutele per una scelta consapevole

A cura dell’Avv. Federica Gessa

 

La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 36, sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile.

La stessa legge, al comma 50, riconosce ai conviventi la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Si tratta di uno strumento particolarmente utile per regolare in modo chiaro e preventivo gli aspetti economici della vita di coppia, evitando che eventuali momenti di crisi o cessazione della convivenza determinino incertezza o conflitti.

Dal contratto derivano veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti. L’eventuale violazione degli impegni assunti può quindi determinare conseguenze sul piano contrattuale e consentire all’altra parte di agire per ottenere il rispetto degli accordi, in particolare con riferimento agli aspetti patrimoniali.

 

I. I presupposti del contratto di convivenza

La stipulazione di un contratto di convivenza presuppone, innanzitutto, l’esistenza di una convivenza di fatto nel senso previsto dalla legge.

Occorre quindi che:

 

  1. non sia stato celebrato matrimonio né costituita un’unione civile tra le parti;
  2. esista una stabile comunione di vita, caratterizzata da continuità del rapporto, legame affettivo e reciproca assistenza morale e materiale.

 

La convivenza rilevante non coincide, pertanto, con una mera coabitazione occasionale, ma presuppone un progetto di vita comune caratterizzato da stabilità.

La forma del contratto

Il contratto di convivenza, così come le sue successive modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

 

La legge prevede che possa essere concluso mediante:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata da un notaio;
  • scrittura privata autenticata da un avvocato.

 

Il professionista chiamato ad autenticare l’accordo deve verificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La forma non costituisce quindi un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta un requisito essenziale per la validità dell’accordo.

 

II. Il contenuto del contratto di convivenza

Il contratto può essere modellato sulle specifiche esigenze della coppia e può disciplinare diversi aspetti della vita comune.

 

In particolare, può prevedere:

  • l’indicazione della residenza comune;
  • le modalità di contribuzione alle esigenze della vita in comune;
  • la ripartizione delle spese;
  • l’apporto economico o lavorativo di ciascun convivente;
  • i criteri relativi alla proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
  • la scelta di un regime patrimoniale basato sulla separazione o sulla comunione dei beni;
  • le modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
  • forme di assistenza reciproca in caso di malattia o incapacità;
  • la designazione del convivente quale possibile amministratore di sostegno.

 

La concreta formulazione delle clausole deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della situazione patrimoniale e personale dei conviventi.

 

III. I limiti del contratto

Il contratto di convivenza non può regolare qualsiasi aspetto del rapporto.

In particolare, non è possibile utilizzarlo per disciplinare la successione ereditaria tra conviventi, perché l’ordinamento vieta i cosiddetti patti successori.

La tutela del convivente sotto il profilo ereditario deve quindi essere realizzata attraverso strumenti diversi, primo fra tutti il testamento, sempre nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dei diritti eventualmente spettanti ai legittimari.

 

IV. La nullità del contratto

La legge individua alcune situazioni in presenza delle quali il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile.

 

Ciò avviene, in particolare, quando il contratto venga concluso:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza incompatibile;
  2. in assenza dei requisiti previsti per la convivenza di fatto;
  3. da una persona minorenne;
  4. da una persona giudizialmente interdetta;
  5. nei casi previsti dall’art. 88 c.c., relativo all’impedimento derivante da determinati fatti penalmente rilevanti.

La corretta verifica preventiva dei requisiti soggettivi delle parti è quindi essenziale per evitare l’invalidità dell’accordo.

 

V. La sospensione degli effetti

In alcune ipotesi gli effetti del contratto di convivenza possono essere temporaneamente sospesi.

La legge prevede, in particolare, la sospensione:

  1. durante un procedimento di interdizione giudiziale, fino alla pronuncia della relativa decisione;
  2. nei casi collegati alle situazioni previste dall’art. 88 c.c., sino alla definizione del procedimento.

La sospensione non coincide con la definitiva cessazione del contratto, ma determina una temporanea inefficacia dei suoi effetti.

 

VI. La durata del contratto

La durata del contratto di convivenza è normalmente collegata alla durata della relazione stessa.

Alcune clausole, tuttavia, sono destinate a produrre effetti proprio nel momento in cui la convivenza termina.

È il caso, ad esempio, degli accordi con cui i conviventi stabiliscono preventivamente come regolare determinati rapporti patrimoniali in caso di cessazione della vita comune.

Queste previsioni possono assumere particolare utilità proprio perché consentono di affrontare in anticipo questioni che, nel momento della crisi, potrebbero diventare fonte di conflitto.

 

VII. La risoluzione del contratto

Il contratto di convivenza può cessare nei casi previsti dalla legge e, in particolare:

  1. per accordo tra le parti;
  2. per recesso unilaterale di uno dei conviventi;
  3. per matrimonio o costituzione di un’unione civile tra i conviventi;
  4. per matrimonio o unione civile di uno dei conviventi con altra persona;
  5. per morte di uno dei contraenti.

La cessazione del contratto non esclude necessariamente l’efficacia di quelle clausole che, per loro natura, sono destinate a regolare proprio le conseguenze patrimoniali della fine della convivenza.

 

VIII. Conclusioni: Un accordo da costruire sulle esigenze della coppia

Il contratto di convivenza non dovrebbe essere considerato un modello standard da compilare in modo indistinto.

La sua utilità consiste, al contrario, nella possibilità di costruire un accordo realmente adeguato alla situazione personale e patrimoniale dei conviventi, individuando preventivamente le questioni che potrebbero generare incertezze o controversie.

Per questo motivo l’assistenza di un professionista assume rilievo non soltanto ai fini dell’autenticazione prevista dalla legge, ma soprattutto nella fase di predisposizione del contenuto dell’accordo e nella verifica della validità delle clausole.

Una corretta pianificazione consente ai conviventi di affrontare con maggiore consapevolezza gli aspetti patrimoniali della vita comune e di prevenire, per quanto possibile, future situazioni di conflitto.

 

 

 

Lo Studio Legale Ciardi Gessa presta assistenza nella predisposizione e revisione dei contratti di convivenza, individuando insieme alle parti le soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze personali e patrimoniali.

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