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Il contratto di convivenza
A cura dell’Avv. Federica Gessa
La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 36, sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile.
La stessa legge, al comma 50, riconosce ai conviventi la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Si tratta di uno strumento particolarmente utile per regolare in modo chiaro e preventivo gli aspetti economici della vita di coppia, evitando che eventuali momenti di crisi o cessazione della convivenza determinino incertezza o conflitti.
Dal contratto derivano veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti. L’eventuale violazione degli impegni assunti può quindi determinare conseguenze sul piano contrattuale e consentire all’altra parte di agire per ottenere il rispetto degli accordi, in particolare con riferimento agli aspetti patrimoniali.
La stipulazione di un contratto di convivenza presuppone, innanzitutto, l’esistenza di una convivenza di fatto nel senso previsto dalla legge.
Occorre quindi che:
La convivenza rilevante non coincide, pertanto, con una mera coabitazione occasionale, ma presuppone un progetto di vita comune caratterizzato da stabilità.
Il contratto di convivenza, così come le sue successive modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
La legge prevede che possa essere concluso mediante:
Il professionista chiamato ad autenticare l’accordo deve verificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La forma non costituisce quindi un semplice adempimento burocratico, ma rappresenta un requisito essenziale per la validità dell’accordo.
Il contratto può essere modellato sulle specifiche esigenze della coppia e può disciplinare diversi aspetti della vita comune.
In particolare, può prevedere:
La concreta formulazione delle clausole deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della situazione patrimoniale e personale dei conviventi.
Il contratto di convivenza non può regolare qualsiasi aspetto del rapporto.
In particolare, non è possibile utilizzarlo per disciplinare la successione ereditaria tra conviventi, perché l’ordinamento vieta i cosiddetti patti successori.
La tutela del convivente sotto il profilo ereditario deve quindi essere realizzata attraverso strumenti diversi, primo fra tutti il testamento, sempre nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dei diritti eventualmente spettanti ai legittimari.
IV. La nullità del contratto
La legge individua alcune situazioni in presenza delle quali il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile.
Ciò avviene, in particolare, quando il contratto venga concluso:
La corretta verifica preventiva dei requisiti soggettivi delle parti è quindi essenziale per evitare l’invalidità dell’accordo.
In alcune ipotesi gli effetti del contratto di convivenza possono essere temporaneamente sospesi.
La legge prevede, in particolare, la sospensione:
La sospensione non coincide con la definitiva cessazione del contratto, ma determina una temporanea inefficacia dei suoi effetti.
La durata del contratto di convivenza è normalmente collegata alla durata della relazione stessa.
Alcune clausole, tuttavia, sono destinate a produrre effetti proprio nel momento in cui la convivenza termina.
È il caso, ad esempio, degli accordi con cui i conviventi stabiliscono preventivamente come regolare determinati rapporti patrimoniali in caso di cessazione della vita comune.
Queste previsioni possono assumere particolare utilità proprio perché consentono di affrontare in anticipo questioni che, nel momento della crisi, potrebbero diventare fonte di conflitto.
Il contratto di convivenza può cessare nei casi previsti dalla legge e, in particolare:
La cessazione del contratto non esclude necessariamente l’efficacia di quelle clausole che, per loro natura, sono destinate a regolare proprio le conseguenze patrimoniali della fine della convivenza.
Il contratto di convivenza non dovrebbe essere considerato un modello standard da compilare in modo indistinto.
La sua utilità consiste, al contrario, nella possibilità di costruire un accordo realmente adeguato alla situazione personale e patrimoniale dei conviventi, individuando preventivamente le questioni che potrebbero generare incertezze o controversie.
Per questo motivo l’assistenza di un professionista assume rilievo non soltanto ai fini dell’autenticazione prevista dalla legge, ma soprattutto nella fase di predisposizione del contenuto dell’accordo e nella verifica della validità delle clausole.
Una corretta pianificazione consente ai conviventi di affrontare con maggiore consapevolezza gli aspetti patrimoniali della vita comune e di prevenire, per quanto possibile, future situazioni di conflitto.
Lo Studio Legale Ciardi Gessa presta assistenza nella predisposizione e revisione dei contratti di convivenza, individuando insieme alle parti le soluzioni più adeguate alle specifiche esigenze personali e patrimoniali.
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